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Ordinanza — n. 24769/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for requesting different interpretation of trial findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24769/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Agostino Prattico inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of criminal procedure and substantive law regarding the use of physical violence against military personnel. The court rejected these claims because they merely requested a different reading of the trial record, which is not permitted in a final review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 535 cod. proc. pen.; Art. 582, 585, 576 n. 5-bis cod. pen.: Appeals that merely solicit a different interpretation of the facts ascertained during the trial proceedings are inadmissible in the stage of legality review.

Parole chiave

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inadmissible appeal legality review different interpretation trial findings criminal procedure violenza contro le autorità pubblica istigazione a delinquere rifiuto del servizio militare

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 535 cod. proc. pen.
Art. 582 cod. pen.
Art. 585 cod. pen.
Art. 576 n. 5-bis cod. pen.
artt. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRATTICO' AGOSTINO nato a TAURIANOVA il 01/10/1982 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Agostino Pratticò, con il primo motivo, ha dedotto l'inosservanza degli artt. 337 cod. pen. e 535 cod. proc. pen. e, con il secondo motivo, ha censurato la violazione degli artt. 582, 585, 576 n. 5-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono in una sollecitazione ad una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità;

Ritenuto che la Corte di appello, con motivazione completa e logicamente ineccepibile, ha rilevato come il ricorrente abbia usato violenza fisica nei confronti dei militari operanti in due momenti distinti (pag. 3 della sentenza impugnata) e come tale condotta violenta fosse animata dalla volontà di impedire il compimento del controllo e, dunque, di un atto di ufficio (pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 mar