Italian Court dismisses appeal as inadmissible for requesting different interpretation of trial findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Agostino Prattico inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of criminal procedure and substantive law regarding the use of physical violence against military personnel. The court rejected these claims because they merely requested a different reading of the trial record, which is not permitted in a final review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 535 cod. proc. pen.; Art. 582, 585, 576 n. 5-bis cod. pen.: Appeals that merely solicit a different interpretation of the facts ascertained during the trial proceedings are inadmissible in the stage of legality review.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRATTICO' AGOSTINO nato a TAURIANOVA il 01/10/1982 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Agostino Pratticò, con il primo motivo, ha dedotto l'inosservanza degli artt. 337 cod. pen. e 535 cod. proc. pen. e, con il secondo motivo, ha censurato la violazione degli artt. 582, 585, 576 n. 5-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono in una sollecitazione ad una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità;
Ritenuto che la Corte di appello, con motivazione completa e logicamente ineccepibile, ha rilevato come il ricorrente abbia usato violenza fisica nei confronti dei militari operanti in due momenti distinti (pag. 3 della sentenza impugnata) e come tale condotta violenta fosse animata dalla volontà di impedire il compimento del controllo e, dunque, di un atto di ufficio (pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 mar