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Ordinanza — n. 24768/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for requesting different factual interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24768/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Agostino De Vita inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different reading of trial findings regarding psychological elements and necessity defenses. The court rejected these grounds because they merely requested a solicitation for a different interpretation of the record, which is prohibited in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 385, para. 1 and 3, cod. pen.; Art. 54 and 59, cod. pen.: Appeals in cassation are inadmissible if they merely solicit a different reading of the trial record, as the court's role is limited to legal error review, not factual re-evaluation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility different reading of record solicitation of new interpretation Italian criminal procedure factual findings review aiuto all'evasione di detenuti allontanamento nonostante motivi di salute partenza volontaria

Disposizioni normative citate

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Art. 385, para. 1 and 3, cod. pen.
Art. 54, cod. pen.
Art. 59, cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITA AGOSTINO nato a MAZARA DEL VALLO il 12/12/1991 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; v OSSERVA Ritenuto che il difensore di Agostino De Vita, con il primo motivo, ha dedotto l'errata applicazione dell'art. 385, primo e terzo comma, cod. pen. sotto il profilo della carenza dell'elemento psicologico, e, con il secondo motivo, l'inosservanza degli artt. 54 e 59 cod. pen., con riferimento alla mancata applicazione della scriminante dello stato di bisogno;

Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono in una sollecitazione ad una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 marzo 20