Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24766/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24766/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24766/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIAZZESE LEONARDO nato a PALERMO il 03/10/1985 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; r OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Leonardo Chiazzese censura l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. per effetto della mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il vizio di motivazione in ordine al grado di offensività della condotta illecita accertata;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 24766/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che tale motivo, oltre ad essere meramente reiterativo dell'atto di appello, risulta aspecifico; Ritenuto che sul punto la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato risulta congrua, in quanto la Corte d'appello ha valorizzato due pregresse condanne riportate dal ricorrente per il reato di evasione (cfr. p. 2 della sentenza impugnata), che rendono il comportamento abituale, ai sensi dell'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen. e, dunque, incompatibile con la particolare tenuità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
punibilità esenzione dalla pena inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento evasione all'obbligo di contribuzione reiterazione di reati penali cause di esclusione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
2 della sentenza impugnata), che rendono il comportamento abituale, ai sensi dell'art. 131-bis, quarto comma, cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIAZZESE LEONARDO nato a PALERMO il 03/10/1985 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; r OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Leonardo Chiazzese censura l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. per effetto della mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il vizio di motivazione in ordine al grado di offensività della condotta illecita accertata;

Considerato che tale motivo, oltre ad essere meramente reiterativo dell'atto di appello, risulta aspecifico; Ritenuto che sul punto la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato risulta congrua, in quanto la Corte d'appello ha valorizzato due pregresse condanne riportate dal ricorrente per il reato di evasione (cfr. p. 2 della sentenza impugnata), che rendono il comportamento abituale, ai sensi dell'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen. e, dunque, incompatibile con la particolare tenuità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo