Ordinanza — n. 24764/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGOBARDI ALESSANDRO nato a SCAFATI il 24/10/1986 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di Alessandro Longobardi censura l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen., per mancanza dell'elemento dell'opposizione al compimento di un atto di ufficio; Considerato che il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto censura una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello ;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 24764/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il difensore, con il secondo motivo, ha dedotto la violenza dell'art. 337 cod. pen. per carenza dell'elemento della minaccia, e, con il terzo motivo, la violazione dell'art. 81 cod. pen. e la mancanza di motivazione sul punto; Considerato che questi motivi sono inammissibili, in quanto meramente riproduttivi di censure disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua e giuridicamente ineccepibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGOBARDI ALESSANDRO nato a SCAFATI il 24/10/1986 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di Alessandro Longobardi censura l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen., per mancanza dell'elemento dell'opposizione al compimento di un atto di ufficio; Considerato che il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto censura una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello ;
Ritenuto che il difensore, con il secondo motivo, ha dedotto la violenza dell'art. 337 cod. pen. per carenza dell'elemento della minaccia, e, con il terzo motivo, la violazione dell'art. 81 cod. pen. e la mancanza di motivazione sul punto; Considerato che questi motivi sono inammissibili, in quanto meramente riproduttivi di censure disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua e giuridicamente ineccepibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo