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Ordinanza — n. 24759/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and lacks merit regarding subjective element and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24759/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Cristhian Raul Contreras Villanueva inadmissible. The defense argued a lack of subjective intent and alleged a flaw in the recidivism reasoning, but the court found these grounds generic and insufficiently developed compared to the lower court's detailed analysis. The court ruled that it cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment for the appellate judge's reasoned decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates lower court arguments without specific scrutiny or if it attempts a factual re-evaluation reserved for the judge of merit.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of merit factual re-evaluation recidivism aggravation subjective element Cassa delle ammende motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTRERAS VILLANUEVA CRISTHIAN RAUL nato il 06/01/1987 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo il difensore di Cristhian Raul Contreras Villanueva censura l'affermazione della responsabilità penale del ricorrente sotto il profilo della carenza dell'elemento soggettivo; Rilevato che questo motivo è generico, in quanto si limita a richiamare i motivi di appello e non si confronta con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo;

Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito, con logica ed esaustiva motivazione, ha puntualmente esposto i criteri adottati ai fini del riconoscimento di tale aggravante; Considerato che esula, altresì, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21