Cassation appeal dismissed as specific for lacking factual and legal arguments supporting the penalty responsibility claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Karim Elablaoui inadmissible due to the specific defect of lacking factual and legal arguments. Although the defense challenged the court's assertion of criminal responsibility for both charges, the lower court's judgment already provided a complete and adequate explanation of the essential elements of the criminal facts. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the requirements for admissibility under Article 546 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 546 c.p.p.; The appeal is inadmissible if it is specific, meaning it lacks the exposition of the factual and legal grounds upon which the defense is based, especially when the contested judgment already fully accounts for the essential elements of the criminal facts.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELABLAOUI KARIM (CUI 03DVFEM) nato il 01/11/1991 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Karim Elablaoui censura l'inosservanza dell'art. 546 cod. proc. pen. in relazione all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente per entrambi i capi d'imputazione; Considerato che tale motivo è aspecifico, in quanto risulta privo dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della prospettazione difensiva, pur a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che dà conto in modo completo e adeguato di tutti gli elementi essenziali delle fattispecie incriminatrici (cfr. pp. 3-4 della sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 202