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Ordinanza — n. 24756/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as defense argument duplicates lower court review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24756/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued that generic mitigating circumstances should outweigh specific recidivism, but the court found this argument merely repetitive of issues already properly examined and rejected by the Court of Appeal. Consequently, the lower court's reasoning regarding the lack of medical documentation and the overall gravity of the crime was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The defense's claim that generic mitigating circumstances should prevail over specific recidivism is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Specific Recidivism Generic Mitigating Circumstances Repetitive Defense Argument Supreme Court Review Court Costs and Fines prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORRINI MICHAELA MARIA GIOVANNA nato a MILANO il 29/10/1963 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; t OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Michaela Maria Giovanna Porrini censura la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. per effetto della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante della recidiva specifica e infraquinquennale;

Considerato che tale motivo esula dal sindacato di legittimità, in quanto è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. ultima pagina della sentenza impugnata); Ritenuto che sul punto la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato risulta congrua, in quanto la Corte d'appello ha valorizzato, in senso ostativo alla richiesta della difesa, il carattere non documentato delle condizioni di salute della ricorrente, i suoi precedenti penali e la complessiva gravità del fatto (cfr. p. 6 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 mar