Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for requesting new evidence interpretation and repeating merits review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Salvatore Valenti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the first ground for challenging the lack of subjective intent in escape charges, ruling it as an improper request to reinterpret existing evidence in a final review. The second ground regarding sentencing circumstances was dismissed as it merely repeated arguments already adequately examined and rejected by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 530 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals in final review proceedings are inadmissible if they merely solicit a different reading of existing evidence or repetitively raise points already decided by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI SALVATORE nato a TRAPANI il 31/10/1975 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, con il quale il difensore di Salvatore Valenti censura l'inosservanza dell'art. 530 cod. pen., per effetto della carenza dell'elemento soggettivo dei delitti di evasione contestati, è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione a pervenire ad una diversa lettura degli elementi probatori in atti, non consentita nel giudizio di legittimità;
Considerato che il secondo motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen., in relazione all'omessa declaratoria di prevalenza delle circostanze attenuati generiche sulla recidiva contestata, è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo