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Ordinanza — n. 24753/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as admissibility issues prevent re-evaluation of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24753/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Diego Silvestri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Although the defense argued for evidence misinterpretation and procedural flaws regarding aggravated assault charges, the court ruled these grounds merely requested a different factual evaluation. Such requests are strictly prohibited in the admissibility phase of a cassation appeal, which can only address legal errors, not re-examine facts.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must address legal errors; requests for a different evaluation of evidence are inadmissible in the admissibility phase.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility evidence re-evaluation prohibition legal error requirement aggravated assault charges procedural vitiations esame grafologico procedimento per falsità requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
e il vizio di motivazione in ordine al reato contestato al capo c), e, con il terzo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 368 cod. pen. in punto di elemento soggettivo;
Art. 479 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 479 cod. pen
art. 368 cod. pen
e il vizio di motivazione in ordine al reato contestato al capo c), e, con il terzo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 368 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI DIEGO nato a NAPOLI il 13/06/1974 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di Diego Silvestri censura il travisamento della prova con riferimento al reato di lesioni aggravate di cui al capo b), con il secondo motivo, l'inosservanza dell'art. 479 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al reato contestato al capo c), e, con il terzo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 368 cod. pen. in punto di elemento soggettivo;

Rilevato che il difensore ha ribadito le proprie censure nella memoria depositata in data 5 marzo 2025; Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo