Ordinanza — n. 24752/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLANTE RAFFAELE nato a SIRACUSA il 09/12/1991 avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Raffaele Violante censura la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. per effetto della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'insufficienza della motivazione sul punto; Considerato che tale motivo, oltre ad essere meramente reiterativo dell'atto di appello, risulta aspecifico, in quanto è privo dell'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della richiesta di mitigazione sanzionatoria;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 24752/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che sul punto la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato risulta congrua, in quanto la Corte d'appello ha valorizzato, in senso ostativo al beneficio, la complessiva gravità del fatto e i precedenti - anche specifici - del ricorrente (cfr. pp. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLANTE RAFFAELE nato a SIRACUSA il 09/12/1991 avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Raffaele Violante censura la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. per effetto della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'insufficienza della motivazione sul punto; Considerato che tale motivo, oltre ad essere meramente reiterativo dell'atto di appello, risulta aspecifico, in quanto è privo dell'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della richiesta di mitigazione sanzionatoria;
Ritenuto che sul punto la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato risulta congrua, in quanto la Corte d'appello ha valorizzato, in senso ostativo al beneficio, la complessiva gravità del fatto e i precedenti - anche specifici - del ricorrente (cfr. pp. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo