Cassation court dismisses appeal claiming statute of limitations violation due to recidiva interrupting the nine-year period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the statute of limitations for the crime of evasion had expired before the appellate judgment, citing violations of specific penal code articles. The court rejected this claim because the appellant's recidiva within five years extended the maximum limitation period to nine years, which had not yet expired at the time of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, 161 cod. pen.; Art. 99, comma 2, n. 2 cod. pen.: When recidiva occurs within five years, the statute of limitations for evasion extends to nine years, preventing a claim of expiration if the period has not elapsed by the appellate decision date.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELARANCIO VITTORIO nato a CATANIA il 24/01/1977 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Vittorio Melarancio censura la violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. e la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello; Considerato che tale motivo è manifestamente infondato, in quanto, per effetto della contestata ed applicata recidiva infraquinquennale di cui all'art. 99, comma 2, n. 2, cod. pen., il termine massimo di prescrizione del reato di evasione è pari a nove anni non scadrà, pertanto, prima del 13 settembre 2025;
Ritenuto che anche la prescrizione minima, il cui termine è pari a sei anni, non è decorsa tra la data della sentenza di primo grado e la data del decreto di citazione in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo