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Ordinanza — n. 24749/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and failure to challenge lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24749/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Massimo Greco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found that all three grounds of appeal were repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Catania. Consequently, the decision stands because the appellant failed to provide new, specific arguments to overcome the established legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must contain specific grounds; if they merely repeat arguments already rejected by the lower court without new elements, they are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds lack of specificity cassation procedure procedural costs sanzioni penali riesame dell'entità pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO MASSIMO nato a GIARRE il 08/08/1985 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto dal difensore di Massimo Greco, in tema di carenza dell'elemento soggettivo del reato di evasione, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuale e logico apparato argomentativo dalla Corte di appello (cfr. pag. 2);

Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è parimenti riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito che, con motivazione immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, ha valorizzato l'intensità del dolo al fine di escludere il giudizio di tenuità dell'offesa (cfr. pag. 3); Ritenuto infine che anche le residue censure relative alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla mancata disapplicazione della recidiva - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - sono prive di specificità, in quanto non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (cfr. pag. 3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 m