Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic challenge to evidence assessment and lack of specific civil activity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Telaro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Telaro argued that the lower court's reasoning regarding audio file tampering, witness credibility, and the lack of renewed investigation was illogical. The court rejected these claims because they generically challenged the trial judges' evaluation of evidence without specific grounds, and the civil party failed to actively defend their interests through written submissions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals contesting the general assessment of evidence are inadmissible as they merely solicit a re-examination of facts, while civil parties must actively participate to claim costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TELARO FRANCESCO nato a CALTANISSETTA il 11/01/1960 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; r OSSERVA Ritenuto che il difensore di Francesco Telaro, con il primo motivo, ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione con riferito alla ritenuta manomissione del file audio da parte dell'imputato, con il secondo motivo la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità delle persone offese e, con il terzo motivo, la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello e ha ribadito le proprie censure nella memoria depositata in data 17 marzo 2025;
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto contestano, peraltro genericamente, l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolvono nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità; Ritenuto che il terzo motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto è meramente reiterativo di una censura disattesa dalla Corte di appello con motivazione completa, logica e giuridicamente ineccepibile (pag. 5 della sentenza impugnata); Considerato, inoltre, che non si deve procedere alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, in quanto la stessa non ha effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, E., Rv. 281923 - 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso