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Ordinanza — n. 24747/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and failure to challenge factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24747/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Guido Marini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued against the conviction for resisting a public official and the lack of a non-prosecution cause, but the court found these arguments repetitive and lacking specificity. The court ruled that the lower courts had already thoroughly evaluated these points without error, rejecting the request for a re-evaluation of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, para. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be specific; generic re-evaluation of evidence or repetition of already examined grounds renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity resisting public official non-prosecution cause repetitive grounds court costs Cassation procedure recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, para. 1, lett. b) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINI GUIDO nato a ROMA il 29/07/1975 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che i motivi proposti dal difensore di Guido Marini sono inammissibili; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla prova della resistenza a pubblico ufficiale nonché alla configurabilità dell'elemento soggettivo, mira a una rivalutazione delle fonti probatorie avulsa dall'individuazione di specifici travisamenti, e riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuale e logico apparato argomentativo dai giudici di merito (cfr. pagg. 4 e 5 sent. di primo grado e pag. 4 sent. appello);

Ritenuto che il secondo motivo, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di evasione, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che, con motivazione immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, ha valorizzato le gravi modalità del fatto al fine di escludere il giudizio di tenuità dell'offesa; Ritenuto, infine, che anche le residue censure, relative all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva e all'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono prive di specificità, in quanto non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (cfr. pag. 4);

Considerato che il difensore, con memoria depositata in data 25 febbraio 2025 ha ribadito la fondatezza delle proprie censure; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i