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Ordinanza — n. 24743/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility of generic criminal penalty amounting claim under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24743/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Hilaj Sokrat inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to comply with criminal law regarding the monetary penalty amount, but the court found this ground generic. The court ruled that such a complaint falls outside the specific admissibility defects listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure for appeals on legality.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Generic complaints regarding the determination of the amount of a pecuniary penalty are inadmissible in appeals on legality as they do not fall within the exhaustive list of admissibility defects.

Parole chiave

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appeal on legality admissibility defects pecuniary penalty generic complaint Code of Criminal Procedure Cassa delle ammende procedural admissibility sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HILAJ SOKRAT nato il 25/12/1997 avverso la sentenza del 01/10/2024 del TRIBUNALE di FROSINONE[dato avviso alle_partil udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; r-- OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Sokrat Hilaj censura l'inosservanza della legge penale nella determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva; Considerato che il motivo, a tacere della sua genericità, è inammissibile in quanto esula dai tassativi vizi di legittimità che possono essere proposti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. nel giudizio di legittimità avverso le sentenze di applicazione della pena;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 20