Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility of generic criminal penalty amounting claim under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Hilaj Sokrat inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to comply with criminal law regarding the monetary penalty amount, but the court found this ground generic. The court ruled that such a complaint falls outside the specific admissibility defects listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure for appeals on legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Generic complaints regarding the determination of the amount of a pecuniary penalty are inadmissible in appeals on legality as they do not fall within the exhaustive list of admissibility defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HILAJ SOKRAT nato il 25/12/1997 avverso la sentenza del 01/10/2024 del TRIBUNALE di FROSINONE[dato avviso alle_partil udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; r-- OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Sokrat Hilaj censura l'inosservanza della legge penale nella determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva; Considerato che il motivo, a tacere della sua genericità, è inammissibile in quanto esula dai tassativi vizi di legittimità che possono essere proposti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. nel giudizio di legittimità avverso le sentenze di applicazione della pena;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 20