Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding criminal appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giovanni Miano's appeal against the Court of Appeal of Catania inadmissible. Miano's defense argued for specific grounds including subjective and objective elements of the crime, non-punishability due to minor facts, and exclusion of recidivism. The court rejected these claims because they merely reproduced the arguments already considered and dismissed by the lower court without engaging with its specific reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The appeal must be specific and confront the lower court's motivation; generic reproductions of prior censure without new analysis render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIANO GIOVANNI nato a AUGUSTA il 16/01/1973 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Giovanni Miano, con unico motivo di ricorso, deduce congiuntamente l'inosservanza dell'art. 385 cod. pen., con riferimento all'elemento soggettivo e oggettivo del reato accertato, la mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e la mancata esclusione della recidiva reiterata e infraquinquennale;
Considerato che tali motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riprodurre apoditticamente le censure già svolte nell'atto di appello e disattese con motivazione completa, congrua e giuridicamente ineccepibile dalla Corte di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2