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Ordinanza — n. 24741/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24741/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Dario Cutuli inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The defense argued violations of procedural articles regarding the impossibility of the crime and active desistance, alongside substantive issues on aggravating circumstances and recidivism. The court rejected these claims because they stemmed from generic appeal grounds and failed to provide specific legal censure against the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 192, 546 comma 1 c.p.p.; Art. 61 n. 2 c.p.: Appeals must contain specific legal censure against the contested judgment; generic grounds or requests for a different reading of facts render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specific censure procedural violation Cassation jurisdiction controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Art. 546 comma 1 c.p.p.
Art. 61 n. 2 c.p.
Ritenuto che il motivi di ricorso si risolvono in un'inammissibile sollecitazione ad una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato che il difensore ha dedotto, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 61 n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTULI DARIO nato a CATANIA il 27/05/1988 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Dario Cutuli, con il primo motivo, ha dedotto l'inosservanza degli artt. 192 e 546, comma 1, cod. proc. pen. e il vizio di mancanza di motivazione in ordine alle censure svolte nel giudizio di appello relativamente alla configurabilità del reato impossibile e alla desistenza attiva;

Ritenuto che il motivi di ricorso si risolvono in un'inammissibile sollecitazione ad una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato che il difensore ha dedotto, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 61 n. 2 cod. pen., in relazione all'insussistenza di tale aggravante, con il terzo motivo, la mancanza di motivazione in ordine alle censure difensive volte a ottenere l'applicazione delle attenuanti generiche e con il quarto motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva;

Considerato che questi motivi sono inammissibili, in quanto traggono origine da un motivo di appello generico e si risolvono, comunque, censure apodittiche e aspecifiche alla sentenza della Corte di appello di Catania, che ha motivato congruamente su tali punti (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21