Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new grounds and failure to cite specific articles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Davide Di Marco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal's judgment was illogical regarding generic mitigating circumstances and sentencing, but the court found these arguments merely reiterated previous criticisms already fully addressed. Consequently, the court ruled that the appeal offered no new grounds and was essentially a request for a different interpretation of existing evidence, which is not permitted in a legality proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must present new grounds or specific legal errors; mere reiteration of rejected arguments or requests for different evidentiary interpretations without citing specific articles are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARCO DAVIDE nato a ADRANO il 09/08/1987 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Davide Di Marco, con il primo motivo, ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, e, con il secondo motivo, la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto sono meramente reiterativi di censure disattese con motivazione completa e congrua dalla Corte di appello di Catania (pag. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto, peraltro, entrambi i motivi di ricorso si risolvono in una sollecitazione ad una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo