Court dismisses appeal claiming lack of identifiable witnesses for public official insults, ruling public perception suffices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Donato Lombardi inadmissible regarding the alleged violation of Article 341-bis of the Penal Code. The lower courts found that Lombardi's insulting expressions were effectively perceived by a crowd in a busy public street near his unauthorized commercial activity. The appellate court ruled that the failure to identify specific bystanders was irrelevant given the clear evidence of public perception by a plurality of people.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341-bis c.p.; When insulting expressions are uttered in a public place where a plurality of people can perceive them, the lack of specific identification of the audience does not invalidate the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI DONATO nato a BARI il 02/05/1977 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Donato Lombardi deduce l'inosservanza dell'art. 341-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto le espressioni lesive del decoro e dell'onore dei pubblici ufficiali sarebbero state proferite dal ricorrente alla presenza di persone non identificate;
Rilevato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto le sentenze di merito hanno congruamente rilevato che le offese rivolte dal ricorrente ai pubblici ufficiali sono state effettivamente percepite dai presenti; Considerato, infatti, che queste espressioni sono state proferite nella pubblica via, in una strada estremamente trafficata in prossimità dell'esercizio commerciale ambulante abusivamente esercitato dal ricorrente; Ritenuto che, a fronte della prova dell'effettiva percezione delle espressioni oltraggiose da parte di una pluralità di persone, nessun rilievo assume la mancata identificazione degli astanti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 mar