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Ordinanza — n. 24736/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to abstract legal principles and lack of specific factual refutation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24736/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Pasquale Clemente inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Clemente argued that the lower court violated Article 62-bis of the Penal Code by failing to apply generic mitigating circumstances and lacked motivation for the sentence. The court rejected these claims because they consisted of abstract legal principles rather than specific refutations of the appellate court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.: Appeals based on abstract legal principles or general factual disputes without specific reference to the contested judgment are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal abstract legal principles generic mitigating circumstances lack of motivation Cassation procedure attenuazione della pena sanzione sostitutiva proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE PASQUALE nato a ALTAMURA il 24/12/1982 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di Pasquale Clemente ha censurato l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e, con il secondo motivo, l'assenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena;

Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono nella proposizione di astratti principi di diritto non riferiti alla sentenza impugnata e nella confutazione in fatto di alcuni degli argomenti espressi dalla Corte di appello a fondamento del proprio apprezzamento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 marzo 202