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Ordinanza — n. 24735/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to demonstrate the impact of evidence exclusion on the conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24735/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Guttadauro's appeal inadmissible because it merely reiterated a previous objection without conducting a specific 'resistance test.' The appellant argued that SMS messages acquired on a USB drive were unusable, but the court found the complaint insufficiently detailed regarding how excluding this evidence would alter the conviction. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 234 cod. proc. pen.; If an appeal challenges the inadmissibility of evidence, it must specifically demonstrate the impact of its exclusion on the conviction, otherwise it is inadmissible for lack of specificity.

Parole chiave

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inadmissibility appeal resistance test evidence exclusion specificity requirement SMS evidence court costs Cassation procedure prova informatica

Disposizioni normative citate

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Art. 234 cod. proc. pen.
art. 234 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 , dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUTTADAURO VINCENZO nato a LICATA il 09/10/1984 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Vincenzo Guttadauro ha censurato l'inosservanza dell'art. 234 cod. proc. pen., a causa dell'inutilizzabilità dei messaggi sms acquisiti su pen drive prodotta dalla persona offesa; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto, oltre ad essere meramente reiterativo di una censura già disattesa dalla Corte di appello con motivazione congrua e corretta in diritto (a pag. 3 della sentenza impugnata), non è stato preceduto dall'esperimento della c.d. prova di resistenza;

Ritenuto, infatti, che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (ex plurimis:

Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 , dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 ma