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Ordinanza — n. 24733/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest contradiction in appellate reasoning regarding witness credibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24733/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Iacomino inadmissible, rejecting his claims of manifest contradiction in the appellate court's reasoning. The appellant argued that the lower court's assessment of witness Corrado Esposito's credibility was inconsistent with defense testimony, yet the court found these arguments to be merely assertive assertions rather than logical contradictions. Consequently, the court ruled that the appellate judgment was complete and correct, denying the request for a re-examination of the merits in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the alleged grounds consist merely in assertive arguments that do not demonstrate a manifest contradiction in the reasoning of the judgment under review.

Parole chiave

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manifest contradiction witness credibility cassation inadmissibility appellate reasoning legal contradiction motivi di cassazione procedure di ricorso prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOMINO SALVATORE nato a NAPOLI il 11/02/1976 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di Salvatore Iacomino ha censurato la manifesta contraddittorietà della motivazione con riferimento alla valutazione di attendibilità del teste Corrado Esposito e, con il secondo motivo, la manifesta contraddittorietà della motivazione con riferimento al contrasto tra le dichiarazioni rese da questo testimone e quella del teste di difesa Raffaele Iacomino;

Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono nel contrasto, meramente assertivo, delle argomentazioni, logicamente ineccepibili, svolte nella sentenza di appello, che ha confermato la sentenza di primo grado sulla base di una motivazione completa e corretta con riguardo all'elemento oggettivo e soggettivo del reato di calunnia contestato; Ritenuto che i motivi proposti si risolvono nella sollecitazione ad un rinnovato esame di merito delle risultanze processuali, non consentito in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marz