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Ordinanza — n. 24668/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal reasoning under Article 616.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24668/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mariarosaria Wienandts inadmissible. The appellant challenged a second-instance judgment from Salerno, arguing specific legal errors, but the court found the grounds too generic. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide the precise legal reasoning required by law in a final review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are entirely generic and lack the specific legal reasoning and references to the contested act's motivation required by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of legal reasoning final review procedure Article 616 c.p.p. motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WIENANDTS MARIAROSARIA nato a POMPEI il 17/12/1976 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mariarosar'Wienandts avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto del tutto generici, privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che li giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.