Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding Article 131-bis application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Adem Hajrusi inadmissible, ruling that the sole ground raised was manifestly unfounded. The appellant argued for a defect in the lower court's reasoning regarding the application of Article 131-bis of the Criminal Code. The court determined that the appealed judgment explicitly excluded the cause of non-punibility, correctly applying the law that offenses against public officials committed after August 8, 2019, cannot be considered of particular triviality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the sole ground is manifestly unfounded because the contested decision demonstrates a correct application of procedural norms and statutory provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJRUSI ADEM nato a MESSINA il 24/01/2002 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; letto il ricorso proposto nell'interesse di Adem Hajrusi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo, relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché afferente a asseriti difetto e contraddittorietà della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da corretta applicazione delle norme processuali (si veda pagina 3 della sentenza impugnata che esclude il riconoscimento della causa di non punibilità essendo il reato commesso dopo la legge 8 agosto 2019,n. 77, che, a modifica dell'art. 131-bis cod. pen., ha stabilito che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.