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Ordinanza — n. 24667/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding Article 131-bis application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24667/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Adem Hajrusi inadmissible, ruling that the sole ground raised was manifestly unfounded. The appellant argued for a defect in the lower court's reasoning regarding the application of Article 131-bis of the Criminal Code. The court determined that the appealed judgment explicitly excluded the cause of non-punibility, correctly applying the law that offenses against public officials committed after August 8, 2019, cannot be considered of particular triviality.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the sole ground is manifestly unfounded because the contested decision demonstrates a correct application of procedural norms and statutory provisions.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal Article 131-bis Criminal Code public official offenses non-punibility cause procedural inadmissibility triviality of offense Cassazione ordinanza reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJRUSI ADEM nato a MESSINA il 24/01/2002 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; letto il ricorso proposto nell'interesse di Adem Hajrusi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo, relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché afferente a asseriti difetto e contraddittorietà della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da corretta applicazione delle norme processuali (si veda pagina 3 della sentenza impugnata che esclude il riconoscimento della causa di non punibilità essendo il reato commesso dopo la legge 8 agosto 2019,n. 77, che, a modifica dell'art. 131-bis cod. pen., ha stabilito che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.