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Ordinanza — n. 24666/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds seek re-evaluation of evidence outside of legality review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24666/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the cited grounds sought a re-evaluation of evidence, which falls outside the scope of a legality review. The appellant argued for a different reading of probative sources and challenged the excessive penalty, but the court found these arguments lacked specific procedural errors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The grounds for a cassation appeal must strictly adhere to the legality review scope, prohibiting arguments aimed at re-evaluating evidence or proposing alternative readings of facts absent specific procedural missteps.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility legality review evidence re-evaluation procedural errors penal code court costs revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAGALE GIORGIO nato a MESSINA il 10/04/1992 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; rfr letto il ricorso proposto nell'interesse di Giorgio Fragale avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati in riferimento alla responsabilità per il reato contestato non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato che non supera il vaglio di ammissibilità nemmeno la censura relativa alla eccessività della pena, determinata nel minimo edittale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.