Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic evidence insufficiency and lack of alternative proof revaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision on criminal liability lacked sufficient evidence and required a re-evaluation of proof sources, which is impermissible in cassation proceedings. The court rejected these claims because the criticism regarding evidence was too generic and failed to demonstrate that the appellate court's logical assessment was flawed or arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and grounded in legal errors; generic criticisms of evidence sufficiency or requests for re-evaluation of proof sources are inadmissible as they do not challenge the correctness of the lower court's factual assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTIGLIERI GIORGIO nato a CASORIA il 25/03/1976 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giorgio Bottiglieri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato, in particolare, che entrambi i motivi di ricorso inerenti alla penale responsabilità del ricorrente richiedono una alternativa rivalutazione delle fonti di prova, inammissibile in sede di legittimità, e sono, anche, manifestamente infondati in quanto non si misurano con le corrette e adeguate valutazioni della Corte d'appello di Napoli che, con motivazione logica e immune da vizi, ha ritenuto sussistente tanto l'elemento oggettivo quanto elemento soggettivo del reato in esame (v. in particolare pag. 2; sul punto Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137 - 01 secondo cui «in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada»). considerato, altresì, che è la censura relativa all'insufficienza degli elementi di prova acquisiti ai fini della decisione in sede di rito abbreviato è stata formulata in modo del tutto generico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025 liere stens