Appeal dismissed for inadmissibility because the defendant personally signed the appeal instead of using a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Angelo Petrone inadmissible due to a procedural violation regarding the signature of the legal document. Although Petrone argued that his personal delegation to a defense attorney was valid, the court held that appeals must be signed by attorneys registered in the special register of the Court of Cassation. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and Petrone was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal must be signed by a defense attorney registered in the special register of the Court of Cassation; a personal signature by the defendant renders the appeal inadmissible regardless of any delegation to a lawyer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONE ANGELO nato a NAPOLI il 30/10/1997 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; rw letto il ricorso proposto da Angelo Petrone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, con il quale si censura il trattamento sanzionatorio, è stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, la delega al deposito conferita ad un difensore (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636- 01), la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.