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Ordinanza — n. 24655/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24655/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mirko Scarano inadmissible and manifestly unfounded. Scarano challenged the second-instance judgment regarding his criminal conviction, arguing defects in the reasoning of the lower courts. The court rejected these claims because the lower decisions provided a coherent and exhaustive analysis of the facts, including the existence of evasion intent and the inapplicability of Article 131-bis of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are not precisely stated with legal reasons and references to the contested act's reasoning, and is manifestly unfounded if the contested decisions demonstrate existing, coherent, and exhaustive motivation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of legal grounds manifestly unfounded appeal defective motivation evasion intent Article 131-bis penal code Court of Cassazione complessità della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
3 sentenza di secondo grado) così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 366 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
3 sentenza di secondo grado) così come l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (pag.
art. 131-bis cod. pen
3 sentenza di secondo grado) così come l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
3 sentenza di secondo grado) così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, Rv. 252876
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARANO MIRKO nato a ROMA il 04/09/1994 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mirko Scarano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che l'apparato argomentativo della sentenza di appello si salda con quello della conforme sentenza di primo grado, con la conseguenza che le due pronunce possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che li giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato che, comunque, il ricorso è manifestamente infondato perché afferente a presunti difetti della motivazione, che la lettura dei provvedimenti impugnati dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali; considerato che la sussistenza del dolo di evasione, per il quale sono irrilevanti le ragioni e le finalità dell'allontanamento (Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, Rv. 252876), è correttamente e adeguatamente motivata (pag. 3 sentenza di primo grado; pag. 3 sentenza di secondo grado) così come l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (pag. 3 sentenza di primo grado; pag. 3 sentenza di secondo grado) così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 202