Cassation appeal against plea bargain sentencing verdict dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the alleged defect in sentencing motivation is not a permissible ground for review in plea bargain cases. The appellant challenged the application of the sentence, arguing a flaw in the court's reasoning, while the prosecution contended that the sentence was agreed upon by the parties. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits appeals to specific statutory violations, excluding challenges to the determination of the agreed sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentencing verdicts are inadmissible for defects in sentencing motivation as the law permits review only for specific statutory violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAKET MOHAMD AMIN nato il 04/02/1998 avverso la sentenza del 14/02/2025 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; e letto il ricorso proposto nell'interesse di Mohamd Amin Saket avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; esaminato l'unico motivo di ricorso; considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate e la pena è stata concordata tra le parti (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025 Il C re estensore I