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Ordinanza — n. 24653/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentencing verdict dismissed as inadmissible due to limited appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24653/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the proposed grounds were not permitted for the specific type of judgment under review. The appellant challenged a plea bargain sentencing decision, alleging violations of law regarding the non-existence of acquittal causes under Article 129 and excessive punishment. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, restricts appeals to only the specific statutory violations listed, thereby excluding the appellant's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. pen.; Appeals against plea bargain sentencing verdicts are inadmissible if they allege violations not expressly listed in the statute, such as general excessive punishment or non-existence of acquittal causes.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeal de plano dismissal Article 448 criminal procedure excessive punishment grounds condono delle spese procedurali censure procedurali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 129 cod. pen.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
e l'eccessività della pena, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337
pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMELLA ANDREA nato a ALBENGA 11 10/01/1987 avverso la sentenza del 30/01/2025 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Ramella avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. e l'eccessività della pena, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i