Criminal appeal dismissed as inadmissible due to mere complaints on facts and non-censurable aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gabriele Centofanti inadmissible, ordering him to pay court costs. The court found that several grounds were merely complaints on facts regarding the suitability of conduct for a specific crime and the existence of injuries, which do not warrant review. Additionally, the appeal regarding aggravating circumstances was rejected because the lower court's reasoning was sufficient and logical, making the judgment non-censurable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 337, 576, 585 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it consists solely of mere complaints on facts or if the challenged judgment is based on sufficient and non-illogical reasoning regarding aggravating circumstances.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENTOFANTI GABRIELE nato a TERMOLI il 21/03/1985 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gabriele Centofanti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; lette le conclusioni dell'avvocato Pompeo De Re, difensore dell'imputato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, in parte, costituito da mere doglianze in punto di fatto (in ordine alla dedotta inidoneità della condotta contestata ad integrare il reato di cui all'art. 337 cod. pen., si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata; in ordine alla dedotta insussistenza del reato di lesioni si veda la pagina 6 della sentenza impugnata); rilevato che anche l'ultimo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perché relativo alla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 585 cod. pen., in relazione all'art. 576, n. 1 e n. 5-bis cod. pen., benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.