Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly decided by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Sergio Martella inadmissible because its grounds merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The lower court had correctly addressed claims regarding justification under Article 393-bis of the Penal Code and acquittal due to lack of complaint for the crime of assault. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 393-bis c.p.; Art. 393 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if its grounds are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the judges of the merits with legally correct and coherent reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTELLA SERGIO nato a COMO il 10/10/1998 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; letto il ricorso proposto nell'interesse di Sergio Martella avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano, quanto alle richieste di applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., quanto meno nella forma putativa, e di proscioglimento per difetto di querela per il reato di lesioni, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.