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Ordinanza — n. 24646/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repeating arguments already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24646/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Rosoaga Costei Laurentiu inadmissible because the cited grounds were merely repetitive of issues already examined and rejected by the Court of Appeal of Ancona. The lower court had previously determined that the appellant did not offer merely passive resistance, established the existence of recidivism, and ruled that substitute sanctions were inapplicable, findings the appellate court deemed legally sound and logically consistent. Consequently, the court held that the appeal's motivation failed to confront the contested judgment, limiting itself to re-proposing already dismissed grievances, thereby rendering the substantive judgment non-censurable at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds raised are merely repetitive of issues already adequately examined and rejected by the lower court, as such arguments do not constitute a new ground for review.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds passive resistance recidivism substitute sanctions Court of Cassation procedural bar ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSOAGA COSTEL LAURENTIU nato il 21/03/1979 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; letto il ricorso proposto nell'interesse di Costei Laurentiu Rosoaga avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, che ha escluso che il ricorrente abbia opposto resistenza meramente passiva (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), che ha, altresì, ritenuto sussistente la recidiva (pagina 6) e inapplicabili le sanzioni sostitutive (pagina 7), con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti rispetto alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato, in conclusione, che la motivazione della sentenza sfugge alle censure dedotte con il ricorso, che non si confronta con essa, limitandosi a riproporre doglianze adeguatamente respinte, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.