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Ordinanza — n. 24643/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24643/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24643/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GULISANO MARIO CRISTIAN nato a CATANIA il 31/10/1990 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gulisano Mario Cristian avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso, con cui si chiede la riqualificazione del fatto nel reato di minaccia (primo motivo) e l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo); considerato che, anche a voler prescindere della natura meramente reiterativa delle censure difensive, il primo motivo risulta manifestamente infondato alla luce della motivata idoneità della minaccia a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale (pag. 3 sentenza impugnata); considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la difesa non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, nella quale si è correttamente dato conto degli elementi di fatto e di diritto ostativi alla mitigazione sanzionatoria (le modalità del comportamento, i precedenti del ricorrente e la sua negativa personalità); rilevato che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24643/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 3 sentenza impugnata); considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la difesa non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, nella quale si è correttamente dato conto degli elementi di fatto e di diritto ostativi alla mitigazione sanzionatoria (le modalità del comportamento, i precedenti del ricorrente e la sua negativa personalità); rilevato che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro opposizione tardiva allegazioni insufficientemente motivate prove tardive ritardo ingiustificato procedura di rivendicazione nel pignoramento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GULISANO MARIO CRISTIAN nato a CATANIA il 31/10/1990 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gulisano Mario Cristian avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso, con cui si chiede la riqualificazione del fatto nel reato di minaccia (primo motivo) e l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo); considerato che, anche a voler prescindere della natura meramente reiterativa delle censure difensive, il primo motivo risulta manifestamente infondato alla luce della motivata idoneità della minaccia a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale (pag. 3 sentenza impugnata); considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la difesa non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, nella quale si è correttamente dato conto degli elementi di fatto e di diritto ostativi alla mitigazione sanzionatoria (le modalità del comportamento, i precedenti del ricorrente e la sua negativa personalità); rilevato che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso