Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already correctly decided by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Domenico and Pasqualino Allia inadmissible. The lower court had already thoroughly examined and rejected the defendants' arguments regarding public presence and sentencing mitigation with legally sound reasoning. The Court ruled that the appeals merely reproduced these already-disposed criticisms without offering new grounds, rendering them non-justiciable at the final review stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if they merely reproduce criticisms already adequately examined and dismissed by the court of first instance with legally correct and specific arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALLIA DOMENICO nato a MESSINA il 21/08/1982 ALLIA PASQUALINO nato a MESSINA il 13/11/1973 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Domenico Allia e Pasqualino Allia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato, in particolare, che la sentenza impugnata ha puntualmente e correttamente motivato sia in ordine alla presenza di numerosi passanti nel mercato rionale, nel momento in cui sono state pronunciate le parole oltraggiose (pagina 2) sia in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena (pagina 3), così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.