Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal reasoning and mere factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Sejdo Rizvanovic inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The court found that the grounds raised were either legally insufficient due to a lack of precise legal reasoning or constituted mere factual complaints already adequately addressed by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack precise legal reasoning or consist solely of factual complaints already decided by the court of first instance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZVANOVIC SUDO nato il 09/12/1983 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; p-c letto il ricorso proposto nell'interesse di Sejdo Rizvanovic avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, in parte, privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che li giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (motivo n. 1 relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) e, in altra parte, costituiti da mere doglianze in punto di fatto e comunque meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (motivo n. 2 relativo alla mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., su cui la sentenza impugnata - pagina 3- contiene adeguata motivazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.