Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds, ruling the lower court properly considered prior criminal history and social danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to adequately address the recidivism issue, but the court found the decision sufficient as it explicitly considered both the appellant's specific prior criminal record and the social danger posed by his escape. Consequently, the court upheld the lower court's judgment, adhering to established precedent regarding the necessity of evaluating both criminal history and flight behavior when applying recidivism rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 605 c.p.; Art. 606 c.p.: The court must consider both the specific prior criminal record and the social danger expressed by the escape when applying recidivism; failure to do so does not constitute a defect in reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMORA PARADA CHRISTIAN DAVID nato il 20/12/1993 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; letto il ricorso proposto nell'interesse di Christian David Zamora Parada avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; esaminato l'unico motivo di ricorso, che prospetta il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva; considerato che, sul punto, nessuna censura può essere mossa al provvedimento impugnato, posto che questo ha dato conto tanto dei precedenti penali del ricorrente - anche specifici - quanto della maggiore pericolosità sociale da costui espressa con l'evasione oggetto dell'odierno procedimento, in tal modo conformandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. p. 3 della sentenza); ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il