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Ordinanza — n. 24635/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new matter, generic grounds, and lack of logical error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24635/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a sentence reduction and security measure revocation, but the court found many arguments merely repetitive of lower court findings or raised for the first time at this stage. Additionally, claims regarding logical flaws in the judgment were rejected because the lower court's reasoning was deemed coherent and fully examined the case facts.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain new matters not examined below, are formulated in a generic manner, or allege logical errors that do not exist in the lower court's coherent reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal new matter doctrine generic grounds logical error requirement Court of Cassation adeguamento della pena riesame dell'entità pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORANDI MAURO RENATO nato a ROMA il 29/01/1987 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mauro Renato Morandi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, in parte, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (in relazione alla eccessività della pena, al bilanciamento delle circostanze, alla sussistenza della recidiva), in parte dedotti per la prima volta in sede di legittimità (in riferimento alla censura, dedotta in relazione al solo giudizio di bilanciamento, relativa all'intensità del dolo), in parte formulati del tutto genericamente (in relazione alla richiesta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche); rilevato che non superano il vaglio di ammissibilità nemmeno le censure relative alla mancata revoca della misura di sicurezza e alla mancata applicazione di una misura sostitutiva, perché afferenti a asserita palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, nonché a violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali (v. pag. 4 sentenza impugnata: la Corte di appello ha ridotto il periodo di applicazione della misura di sicurezza, ritenendo comunque sussistente la pericolosità sociale dell'imputato, e ha escluso l'applicazione di una pena sostituiva in ragione della prognosi negativa sul futuro adempimento delle prescrizioni ad essa relative); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno