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Ordinanza — n. 24634/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on recidivism grounds, ruling the lower court properly considered prior criminal history and social danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24634/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly apply recidivism rules, but the court found no merit in this claim. The decision rests on the finding that the appellate court adequately addressed both the appellant's prior criminal record and the social danger posed by his escape.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 615 c.p.: The appeal is inadmissible when the challenged judgment has sufficiently considered the defendant's prior criminal history and the social danger expressed through the escape, aligning with established case law on recidivism.

Parole chiave

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recidivism application social danger assessment escape from custody appeal inadmissibility Cassazione Roma prior criminal record procedural costs difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 615 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORRU MIRKO nato a ROMA il 11/01/1980 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; Visti gli atti e la sentenza impugnata nell'interesse di Mirko Orrù; Esaminato l'unico motivo di ricorso, che prospetta il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva; Considerato che, sul punto, nessuna censura può essere mossa al provvedimento impugnato, posto che questo ha dato conto tanto dei precedenti penali del ricorrente quanto della maggiore pericolosità sociale da costui espressa con l'evasione oggetto dell'odierno procedimento, in tal modo conformandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. pagina 3 della sentenza);

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06/