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Ordinanza — n. 24633/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments on psychological elements and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24633/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Raffaele Tannasco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the absence of a psychological element in the crime and the sentencing for recidivism to be manifestly unfounded. Consequently, the lower court's decision was upheld because its reasoning was logically coherent and sufficiently examined the defense's submissions.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, as the lower court's reasoning is logically coherent and adequately examines the defense's arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds psychological element of crime sentencing recidivism court costs and fine recidiva nell'infrazione revisione in materia penale impunità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMASCO RAFFAELE nato a ROMA il 20/09/1969 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Tannasco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo con cui deduce l'insussistenza del dell'elemento psicologico del reato è manifestamente infondato, poiché la motivazione del provvedimento impugnato sul punto è connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali (si veda pagina 2 della sentenza impugnata); ritenuto che è manifestamente infondato anche il secondo motivo, relativo alla determinazione del trattamento punitivo (mancata esclusione della recidiva) perché la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.