Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal reasoning and new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gianluca Capogna inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the appeal's grounds lacked precise legal reasoning and failed to reference the specific motivations of the lower court's judgment. Furthermore, the court found the arguments either already addressed and rejected by the appellate judges or inadmissible as new claims raised for the first time in this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals must contain precise legal reasoning and relevant references to the lower court's motivations, and arguments not raised previously or manifestly unfounded result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOGNA GIANLUCA nato a ROMA il 01/01/1975 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gianluca Capogna avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, rilevato che, comunque, essi sono manifestamente infondati, in quanto, in parte, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (in riferimento allo stato di necessità e all'art. 131-biscod. pen.: si vedano pag. 1-2 e 5 della sentenza impugnata) e, in parte, non proponibili per la prima volta in sede di legittimità (in riferimento alle pene sostitutive, la cui applicazione non era stata chiesta né con l'atto di appello né in udienza); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.