Criminal appeal dismissed as inadmissible because merits arguments against an archiving order are not permitted in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Falzetta's appeal inadmissible, ruling that arguments challenging the merits of an archiving order cannot be raised in a cassation proceeding. The court held that such orders are not considered abnormal acts because they do not halt investigations permanently, as preliminary inquiries can be reopened under Article 414 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 410-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.; Art. 414 c.p.p.: An appeal against an archiving order is inadmissible in cassation if based on merits, as such orders do not constitute abnormal acts preventing the reopening of preliminary investigations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALZETTA LUIGI nato a BELVEDERE DI SPINELLO il 03/05/1967 parte offesa nel procedimento URSO GIUSEPPE nato a CARIATI il 24/12/1966 CARIGNOLA ODETTE nato a COSENZA il 27/02/1967 GRAZIANO ELENA nato a CARIATI il 18/04/1944 avverso l'ordinanza del 31/01/2025 del GIP TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Falzetta averso l'ordinanza di archiviazione emessa nel procedimento a carico di Giuseppe Urso, Odette Carignola e Graziano Elena; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto l'ordinanza di archiviazione non può essere impugnata per motivi di merito neppure nel caso di reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen.; rilevato che l'ordinanza di archiviazione non è in alcun modo qualificabile come atto abnorme, sia perché non determina alcuna indebita regressione del procedimento sia perché non determina alcuna stasi irrevocabile, essendo le indagini preliminari sottoposte a riapertura attraverso il procedimento di cui all'art. 414 cod. proc. pen. (Sez. 2, ord. n. 28583 del 02/07/2024); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.