Criminal appeal dismissed as inadmissible for seeking alternative fact reading and missing nullity grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the request to re-read evidence outside the scope of judicial review and the omission of non-nullity-related objections. The court found the lower court's reasoning on the inapplicability of Article 131-bis of the Penal Code sufficiently motivated and immune from criticism. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it seeks an alternative reading of evidence beyond the scope of judicial review or omits objections not relevant to nullity, while a judgment remains unassailable if adequately reasoned on statutory inapplicability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO MICHEL FABIO nato a ROMA il 21/06/1991 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; letto il ricorso proposto nell'interesse di Michel Fabio Ruggiero avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in parte perché volto a ottenere una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità (e ciò in riferimento alla versione dei fatti fornita dall'imputato e agli, irrilevanti, motivi dell'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari; sul punto cfr.
Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, Rv. 252876), in parte perché relativo all'omesso esame di censure non involgenti nullità (mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale); ritenuta manifestamente infondata anche la censura relativa all'illogicità e alla contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto sul punto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.