Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already decided by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Emanuele Bassisi inadmissible because its arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Rome. The defense raised concerns regarding the lack of mitigation under Article 54 of the Penal Code and excessive sentencing, but the court found these points legally soundly addressed in the prior judgment. Consequently, the court ruled that the appeal failed to introduce new grounds, rendering it inadmissible under procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already adequately examined and rejected by the court of first instance with legally correct arguments.
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSISI EMANUELE nato a APRILIA il 02/05/1983 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; ftc- letto il ricorso proposto nell'interesse di Emanuele Bassisi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria con motivi aggiunti depositata dall'avvocato Alessia Vita, difensore dell'imputato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati (mancata applicazione della scriminante di cui dell'art. 54 cod. pen. e eccessività della pena, in violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.) sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso consegue l'inammissibilità del ricorso con motivi aggiunti (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.