Criminal appeal dismissed as inadmissible for being a mere reproduction of already adjudicated arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Petru Poenaru inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court determined that the alleged violation of Articles 85, 88, and 89 of the Criminal Code was merely a repetition of arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Palermo. Consequently, the appeal failed because it lacked novelty and did not present new grounds for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds alleged are merely a reproduction of censure already adequately examined and dismissed by the judges of the merits with legally correct and pertinent arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POENARU PETRU nato il 07/02/1978 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; letto il ricorso proposto nell'interesse di Petru Poenaru avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; lette le conclusioni dell'avvocato Giovanni Selvaggio, difensore dell'imputato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo dedotto (violazione di legge in relazione agli artt. 85, 88 e 89 cod. pen.) è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si veda pag. 3 sentenza impugnata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.