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Ordinanza — n. 24622/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed because special prosecutor's request for alternative penalties was inadmissible and second ground inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24622/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because the defense lawyer lacked a special power of attorney to request alternative penalties. The second ground was dismissed as it concerned the determination of punitive treatment, which the lower court had adequately examined without logical flaws. Consequently, the appeal failed on both procedural and substantive grounds.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 2 comma 4 cod. pen.: A request for alternative penalties requires a special power of attorney, and in cases of successive penal laws, the most favorable norm to the accused applies.

Parole chiave

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special power of attorney alternative penalties inadmissible appeal successive penal laws favorable norm principle court costs procedural defect pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 2 comma 4 cod. pen.
150 del 2022 (ossia al 30 dicembre 2022) e che, in tale evenienza, trova applicazione il disposto di cui all'art. 2, comma 4, cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLELLI MARCO nato a VENEZIA il 27/07/1970 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Colelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il divieto di fare applicazione della pena sostitutiva ai casi in sia applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.

Igs. n. 150 del 2022 (ossia al 30 dicembre 2022) e che, in tale evenienza, trova applicazione il disposto di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato (Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354); ritenuto che la richiesta di applicazione delle pene sostitutive della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità, della detenzione domiciliare e della semilibertà è stata formulata dal difensore privo di procura speciale; ritenuto che, dunque, il primo motivo di ricorso con cui censura la mancata applicazione di pene sostitutive è inammissibile; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso sia inammissibile, perché afferente alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025