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Ordinanza — n. 24621/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because defendant agreed to sentence, waiving conditional agreement request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24621/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the defense had previously agreed to the sentence during the June 2024 hearing. Consequently, the defendant waived the request to condition the agreement on a substitute penalty, making the proposed settlement fully consistent with the appellate court's judgment. The court applied Article 616 of the Code of Criminal Procedure to dismiss the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When the defense agrees to a sentence during the hearing, they waive the request to condition the agreement on the irrogation of a substitute penalty, rendering any subsequent appeal based on that condition inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility conditional agreement waiver substitute penalty request defense settlement agreement procedural costs award sanzione sostitutiva adeguamento della pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
La proposta di concordato, dunque, è del tutto coerente alla sentenza impugnata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc.pen
art. 616 cod. proc. pen
La proposta di concordato, dunque, è del tutto coerente alla sentenza impugnata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISOGNO ERRICO nato a CAVA DE TIRRENI il 19/07/1955 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN; letto il ricorso proposto nell'interesse di Enrico Bisogno avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché nel coso dell'udienza del 25/06/2024 la difesa ha concordato la pena, ex art. 599-bis cod. proc.pen., rinunciando alla richiesta di condizionare l'accordo alla irrogazione di una pena sostitutiva. La proposta di concordato, dunque, è del tutto coerente alla sentenza impugnata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.