Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24561/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for phone top-up fraud, rejecting claims of speculative reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24561/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Enzo and Andrea Amato inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued the lower court used speculative reasoning to establish guilt for illegal phone top-ups, but the court found their logical deduction based on common experience was valid. Consequently, the court upheld the conviction, ruling that the appellate court's evaluation of evidence adhered to established legal principles regarding logical proof.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based on the alleged use of conjecture or speculative reasoning are inadmissible if the lower court's decision rests on a logical deduction grounded in common experience and consistent with the facts ascertained during the trial.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals speculative reasoning common experience logical deduction phone top-up fraud evidence evaluation Cassation procedure cumulo di azioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020
Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMATO ENZO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 06/04/1986 AMATO ANDREA nato a MELITO DI PORTO SALVO il 23/10/1992 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Enzo Amato e Andrea Amato, proposti con il medesimo atto; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità perché la Corte di appello avrebbe approntato un percorso argomentativo congetturale - è manifestamente infondato; che, infatti, il ragionamento logico-deduttivo posto a base della motivazione è censurabile solo qualora non si fonda realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), ma valorizzi una mera congettura (cioè una ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit e quindi insuscettibile di verifica empirica o logicamente scorretta), ovvero una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 281385); che ciò non è ravvisabile nel caso di specie ove il procedimento valutativo risulta corretto sul piano del metodo, in quanto affidato alla interpretazione logica di obiettive emergenze probatorie, dovendosi ricordare il condiviso e consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi, unitaria ma poi anche globale, così da superare l'ambiguità di ciascun dato considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M, Rv. 271228); che, infatti, la Corte di appello ha affermato la provenienza illecita delle ricariche telefoniche oggetto del delitto di ricettazione ascritto agli odierni ricorrenti e che ne erano consapevoli, sulla base di un ragionamento probatorio aderente alle risultanze istruttorie e pienamente conforme alle massime di esperienza e al principio delrid quod plerumque accidie ( pag. 5 della motivazione); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de