Cassation annuls appeal judgment declaring crime extinguished by victim's withdrawal of complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's judgment without remittal because the underlying crime was extinguished by the victim's subsequent withdrawal of the complaint. The appellant argued for annulment based on this extinction and alleged a lack of reasoning regarding non-punishability under Article 131-bis. The court ruled that the procedural outcome was correct as the crime ceased to exist once the victim withdrew the complaint after the first-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 635, commi primo e secondo n.1, cod. pen; Art. 625 n.7 cod. pen; Art. 340, comma 4, cod. proc pen: A criminal offense is extinguished by the withdrawal of the complaint if the withdrawal occurs after the first-instance judgment but before the expiration of appeal terms, rendering the appeal judgment void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PENA NATHALIE GISELLE nato il 09/05/1981 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Nathalie Giselle Pena con il quale, in primo luogo, si insta per la declaratoria di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato ascritto (art. 635, commi primo e secondo n.1, cod. pen in relazione all'art. 625 n.7 cod. pen) estinto per intervenuta remissione di querela e, in secondo luogo, si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e al diniego di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria; letta la memoria difensiva depositata in data 20/05/2025 e, quindi, tardiva; rilevato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.
b) del D.Lgs.19/03/2024 n. 31, il reato in contestazione è attualmente procedibile a querela della persona offesa e che al ricorso sono allegati la rituale remissione di querela da parte di Giuseppe Francavilla intervenuta in data 06/11/2024 (dunque, successivamente alla sentenza di primo grado ed in pendenza dei termini di impugnazione della stessa) e la relativa accettazione dell'imputata effettuata il 19/11/2024 tramite il difensore di fiducia munito di procura speciale; considerato che, conseguentemente, il reato ascritto alla ricorrente si deve ritenere estinto per intervenuta remissione di querela, con spese poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 3 g