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Ordinanza — n. 24558/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to deduce evidence and abstract legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24558/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Michael El Maaroufi's appeal against the Milan Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for new evidence regarding phone traffic and violations of procedural and penal codes, but the court found these points were not properly deduced in the appeal summary or relied on abstract legal principles without specific factual criticism. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet procedural requirements and substantive standards for reviewing the first-instance judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 533, c.p.p.; Art. 116, c.p.; Art. 111 Cost.; Art. 125, comma 3, c.d.r.: Appeals must specifically deduce new evidence and critically analyze the first-instance reasoning; abstract references to legal principles without factual engagement render an appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal failure to deduce evidence abstract legal principles procedural requirements review of first instance prove complementari trasmissione spontanea di mezzi di prova corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
Letto il ricorso di Michael El Maaroufi; ritenuto che il primo motivo- con il quale si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva ( traffico telefonico e messaggi scambiati tra l'imputato ed il complice Soliz) - non è consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 533 c.p.p.
7 e 8) che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso- con i quali si deduce la violazione di legge con riferimento agli art. 533 cod.
Art. 116 c.p.
Art. 111 Cost.
da 8 a 10); ritenuto che il terzo motivo di ricorso -con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio (giudizio di bilanciamento tra circostanze e dosimetria della pena) - è del tutto generico in quanto contenente il mero astratto richiamo al principio di cui all'art. 111 Cost.
Art. 125, comma 3, c.d.r.
art. 533 cod. proc. pen
7 e 8) che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso- con i quali si deduce la violazione di legge con riferimento agli art. 533 cod. proc. pen.
art. 111 Cost
da 8 a 10); ritenuto che il terzo motivo di ricorso -con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio (giudizio di bilanciamento tra circostanze e dosimetria della pena) - è del tutto generico in quanto contenente il mero astratto richiamo al principio di cui all'art. 111 Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MAAROUFI MICHAEL nato a REGGIO EMILIA il 28/11/2001 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Michael El Maaroufi; ritenuto che il primo motivo- con il quale si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva ( traffico telefonico e messaggi scambiati tra l'imputato ed il complice Soliz) - non è consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen poiché non previamente dedotto con i motivi di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pagg. 7 e 8) che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso- con i quali si deduce la violazione di legge con riferimento agli art. 533 cod. proc. pen. e 116 cod. pen., nonché il vizio di motivazione - sono inammissibili in quanto consistenti di fatto nel richiamo ad astratti principi giuridici in tema di concorso anomale senza alcuna specifica critica al costrutto sviluppato nella sentenza impugnata che ha motivatamente ha escluso il riconoscimento dell'attenuante richiamando una serie di circostanze di fatto idonee a comprovare che le modalità del furto concordato dall'imputato con il complice Soliz erano tali da far ragionevolmente prevedere che tale azione predatoria degenerasse in rapina ( pagg. da 8 a 10); ritenuto che il terzo motivo di ricorso -con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio (giudizio di bilanciamento tra circostanze e dosimetria della pena) - è del tutto generico in quanto contenente il mero astratto richiamo al principio di cui all'art. 111 Cost. e alla previsione di cui all'art. 125, comma 3, del codice di rito senza confrontarsi con il completo apparato giustificativo in merito alla congruità della sanzione irrogata dal giudizio di primo grado argomentativo e del giudizio di equivalenza tra aggravanti ed attenuanti che, proprio perché sorretto da adeguata motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità in quanto rientrante nella valutazione discrezionale del giudice di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso